Transparency Report Google su Rimozione risultati di ricerca
Negli ultimi anni si è ampiamente discusso sulla possibilità di rimuovere i contenuti indicizzati sui motori di ricerca come Google, per prevenire la propria privacy. In particolare, con la sentenza di maggio 2014, la Corte di Giustizia dell’UE ha stabilito che gli utenti hanno il diritto di richiedere la rimozione dei risultati di ricerca ai motori di ricerca, come Google. Tale diritto è stato definito come “diritto all’oblio”, ovvero il diritto di poter essere appunto dimenticato dal web, ma affinché un utente possa essere dimenticato, deve innanzitutto essere cancellato. La rimozione dei risultati da Google deve però far fronte ad altri diritti, come ad esempio il diritto di cronaca, dove si intende il diritto del pubblico di potersi informare relativamente alle vicende di cronaca. Infatti, la rimozione è concessa solo se le informazioni risultano essere inadeguate o non più pertinenti all’attualità e quindi non più di dominio pubblico.
La richiesta di rimozione ai sensi della legislazione europea prevede che la rimozione delle Url in cui compare la notizia, avvenga per tutti i domini europei, quindi non solo per il dominio nazionale (ad es. in Italia il “.it”). Google valuta le richieste caso per caso e per tale motivo richiede numerose informazioni in merito alla vicenda e in merito al soggetto interessato. Nella valutazione delle richieste, Google fa affidamento all’art. 29 delle linee guida del Gruppo di lavoro, pertanto non è possibile valutare a monte se la richiesta è idonea o meno perchè vi sono determinate variabili che richiedono un attento esame della vicenda e solo dopo aver verificato il tutto, Google potrà dare risposta positiva o negativa. La risposta di Google arriva via mail che contiene, in caso di risposta negativa, una breve spiegazione sul perché del rifiuto.
Vista la moltitudine di richieste che dal 2014 vengono fatte a Google, questo non sempre accetta le richieste, spesso a causa degli elementi scarni che vengono indicati all’interno della richiesta per la rimozione dei dati e che non descrivono sufficientemente i motivi della richiesta. Inoltre, Google, non essendo il proprietario del web, ma essendo un motore di ricerca che “ospita” altri siti, nel rifiutare la richiesta, invita l’utente a contattare il webmaster del sito, in quanto è lui il proprietario del sito. A tutelare le richieste tra il motore di ricerca e l’utente è l’Autorità Garante italiana per la protezione dei dati, denominata come Garante Privacy, che stabilisce se una rimozione debba avvenire o meno. Come già detto precedentemente e come descritto nel Transparency Report Google su Rimozione risultati di ricerca, affinché i risultati possano essere rimossi non devono più riguardare informazioni rilevanti per l’interesse pubblico; ma “determinare se i contenuti sono di interesse pubblico è complesso e può comportare la considerazione di diversi fattori, tra cui a titolo esemplificativo se i contenuti sono relativi alla vita professionale del richiedente, a un crimine del passato, a una carica politica o a una posizione nella vita pubblica, se i contenuti sono stati creati autonomamente, se sono documenti pubblici o se sono di natura giornalistica”.
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