Le “figure pubbliche” hanno Diritto alla Rimozione dei Dati Personali dal Web?
Il concetto di “figura pubblica”, in merito alla cancellazione dei dati personali, è stato oggetto di discussione nella sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea che ha visto come protagonisti Google Spain SL, Google Inc. c. Agencia Española de Protección de Datos, Mario Costeja González (causa C−131/12). L’articolo 29 della direttiva 95/46 su cui si basa codesta sentenza, ha istituito il Working Party (Gruppo di Lavoro), ovvero un organismo consultivo indipendente formato dai Garanti per la protezione dei dati personali di ciascun stato membro. Il 26 novembre 2014, infatti, l’Article 29 Data Protection Working Party ha pubblicato, in merito alla sentenza dello spagnolo Costeja González, le linee guida WP29 per la richiesta di rimozione dei dati personali dai motori di ricerca, e quindi per l’esercizio del “diritto all’oblio”.
Il diritto all’oblio, come descritto nella sentenza emessa dal WP29 per la protezione dei dati su Internet, non è esercitabile da chiunque. Infatti, chi ricopre da un punto di vista soprattutto professionale una figura pubblica, non può esercitare il diritto all’oblio. Infatti, “la CGUE ha fatto un’eccezione per le richieste di cancellazione da parte dei soggetti interessati che svolgono un ruolo nella vita pubblica, dove c’è interesse del pubblico di avere accesso alle informazioni su di essi. Questo criterio è più ampio del criterio per le figure pubbliche”. Tuttavia, non è possibile stabilire con facilità quale sia con esattezza il ruolo di figura pubblica, infatti Google nel valutare la richiesta, dovrà esaminare minuziosamente tutti i dati e solo dopo tale procedura potrà dare responso.
La Corte di Giustizia dell’unione Europea ha però individuato, nell’articolo 29 Working Party, quelle che potrebbero essere le figure pubbliche che non hanno alla rimozione delle notizie contenenti i propri dati personali. Queste sono: “i politici, gli alti funzionari pubblici, gli uomini d’affari e i lavoratori professionisti possono essere considerati come aventi un ruolo nella vita pubblica”. Per la CGUE, ciò avviene perché la notizia che ha come protagonista una figura pubblica, sarà senz’altro di maggiore interesse per il pubblico di venirne a conoscenza. Ciò che emerge dalla sentenza è che il diritto all’oblio deve comunque sempre far fronte all’interesse del pubblico di reperire informazioni in merito alle vicende di cronaca, soprattutto se queste riguardano persone che hanno ruoli importanti nella società. Infatti – come descritto nelle linee guida WP29 – “Per un corretto regolamento buona norma è cercare di decidere dove il pubblico che ha accesso alle informazioni particolari – rese disponibili attraverso ricerca del nome del soggetto – proteggerà questi contro un comportamento pubblico o una condotta professionale scorretta”. D’altra però è importante che venga tutelata la privacy della persona e anche la reputazione e la dignità, così come dichiara la stessa CGUE: “alla luce della potenziale gravità degli effetti di questo trattamento sui diritti fondamentali alla vita privata e alla protezione dei dati, i diritti della persona interessata prevalgono, come regola generale, sull’interesse economico del motore di ricerca e su quello degli utenti Internet di avere accesso alle informazioni personali attraverso il motore di ricerca”.
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